Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 130 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 130-bis. - Un organo dello Stato, costituito nei modi stabiliti con legge della Repubblica presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, esercita il controllo di legittimità sugli atti della Provincia, dei Comuni e degli altri enti locali presenti nel territorio provinciale di competenza.
      Nei casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».